IL CREDITO DEL CREDITORE INTERVENUTO DOPO IL DEPOSITO DELL’ISTANZA DI CONVERSIONE DEL PIGNORAMENTO, MA PRIMA DELL’UDIENZA DI AMMISSIONE ALLA CONVERSIONE VALE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA SOMMA DA SOSTITUIRE AL BENE PIGNORATO.
Nella determinazione delle somme da sostituire al bene pignorato, il Giudice deve considerare il credito del creditore intervenuto dopo il deposito dell'istanza per la conversione del pignoramento, ma prima dell'udienza per provvedere sulla medesima.
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