QUALE È IL GIUDICE COMPETENTE IN CASO DI ESECUZIONE FORZATA PRESSO TERZI A CARICO DELL’EX CONIUGE PER MANCATO PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DIVORZILE?
Nel caso in cui si eserciti azione esecutiva mediante espropriazione forzata di crediti, il foro è da individuare ai sensi dell’art. 26 bis c.p.c. in base alla residenza, domicilio, dimora o sede del debitore.
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